La sicurezza sul lavoro è materia imprescindibile e prioritaria per tutti i luoghi produttivi, siano questi pubblici o privati. Il personale coinvolto a qualsiasi livello nello svolgimento delle attività lavorative ha il diritto di essere tutelato dai possibili rischi che può correre nel corso di tali attività.

Nei luoghi di lavoro in cui vi sia del personale, la normativa sulla sicurezza è disciplinata in Italia dal D.Lgs 81/08, anche denominato ‘testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro’.

Il decreto 81/08 definisce differenti figure che si occupano della sicurezza sul lavoro quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e il Preposto alla sicurezza, ma la figura che ha maggiori responsabilità in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro è il Datore di lavoro (DL), denominato Dirigente in ambito pubblico.

Chi è il Datore di lavoro e come è definito nel decreto 81/08

Il datore di lavoro o dirigente è definito nell’art.2 del testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro come titolare del rapporto di lavoro, o comunque soggetto che ha la responsabilità nell’organizzazione in cui presta attività il lavoratore, in quanto esercita nella medesima poteri decisionali e di spesa.

Quali sono obblighi, responsabilità, compiti e deleghe del datore di lavoro in materia di sicurezza

  • valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
  • designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
  • nomina del medico competente;
  • designazione preventiva dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
  • individuazione del preposto o dei preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19;
  • affidamento dei compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
  • fornitura ai lavoratori dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
  • presa delle misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • richiesta dell’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti;
  • invio dei lavoratori alla visita medica;
  • adozione delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
  • informazione nel più breve tempo possibile ai lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato ;
  • adempimento degli obblighi di informazione, formazione sicurezza sul lavoro e addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
  • agevolazione ai lavoratori della verifica, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, dell’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
  • consegna tempestiva al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, della copia del documento di valutazione dei rischi;
  • consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  • adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, fornitura ai lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
  • nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocazione della riunione periodica;
  • aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
  • controllo costante affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Le sanzioni in caso di mancata ottemperanza alla normativa possono essere per il datore di lavoro sia penali che amministrative, con massimi previsti: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 €

Il datore di lavoro e il ruolo di RSPP

Il datore di lavoro può svolgere direttamente il ruolo di RSPP nei seguenti casi:

  • aziende artigiane e industriali: fino a 30 lavoratori;
  • aziende agricole e zootecniche: fino a 30 lavoratori;
  • aziende della pesca: fino a 20 lavoratori;
  • altre aziende: fino a 200 lavoratori.

Qual è la formazione del datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP