Il D.Lgs. 81/08, meglio conosciuto come 'Testo unico per la Salute e Sicurezza dei lavoratori’, con le sue successive integrazioni e modifiche rappresenta il riferimento che sta alla base dalla normativa per la tutela della salute e per la sicurezza di tutti gli ambienti di lavoro pubblici e privati in Italia.

Il Decreto, tra le figure per la sicurezza cita spesso quella del Medico competente. Vediamo come viene definito, quali sono i cuoi compiti e quando e da chi è nominato.

Definizione della figura del medico competente

Il medico competente viene definito all’art.2 del Dl 81/08, come segue:

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

Da chi e quando deve essere nominato il medico competente

Il medico competente deve essere nominato dal Datore di Lavoro a seguito della Valutazione dei rischi dell’azienda.

Nel Decreto legge n.48 del 4 maggio 2023, il cosiddetto 'Decreto lavoro', si è inquadrato in modo più articolato il livello di attenzione della valutazione dei rischi che il datore di lavoro deve avere in fase di nomina del medico competente.

Dove nel Testo unico per la sicurezza, all'art. 18, comma 1, lettera a), era scritto che il datore di lavoro doveva

nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo

alle parole "presente decreto legislativo" sono state aggiunte

e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’art. 28

Esempi pratici dove si evince la necessità di sorveglianza sanitaria potrebbero essere i seguenti:

  • personale che utilizza personal computer oltre le 20 ore settimanali;
  • personale che guida veicoli per lunghi periodi;
  • personale che si trova in situazioni di stress lavoro correlato;
  • personale della GDO per cui si valuta il rischio da movimenti ripetuti.

In seguito alla nomina ottenuta dal datore di lavoro, il medico competenze deciderà la periodicità della sorveglianza sanitaria necessaria.

Quali devono essere i titoli e requisiti formativi e professionali del medico competente

I titoli e requisiti professionali del medico competente devono essere i seguenti:

  1. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  2. docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  3. autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277(N);
  4. specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
  5. con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

Quali sono le funzioni del medico competente e come e quando collabora con le altre figure della sicurezza

Secondo quanto stabilito dalla normativa, il medico competente:

  • collabora, con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e alla redazione del DVR (documento della valutazione dei rischi)
  • collabora all’attuazione di programmi di promozione della salute
  • effettua la sorveglianza sanitaria, ove necessaria, come misura di tutela della salute dei lavoratori.

Oltre a questi obblighi, il medico competente:

  • ha il dovere di riportare, in sede di riunione, ai responsabili della sicurezza e al datore di lavoro i risultati aggregati delle sue valutazioni sulle situazioni di rischio negli ambienti di lavoro
  • ha il compito di visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno, per valutare l’assenza di rischi ambientali
  • istituisce e custodisce, sotto la propria responsabilità, le cartelle sanitarie dei singoli lavoratori e la relativa documentazione sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale.

Ricorso avverso le decisioni del medico competente

I giudizi formulati dal medico competente possono essere oggetto di ricorso. La normativa e precisamente il comma 9 dell’art.41 del Dl 81/08 prevede infatti che:

avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.