La sicurezza antincendio è un aspetto fondamentale della sicurezza sui luoghi di lavoro e la prevenzione di questa tipologia di incidenti è normata dal D.Lgs 81/08, il c.d. testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

L’art. 46 del D.Lgs, intitolato Prevenzione Incendi si occupa appunto della sicurezza antincendio, indicandone i principi generali e richiamando il dovere di adozione sui luoghi di lavoro di “idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori”.

I nuovi decreti per la gestione del rischio incendio

Sono stati pubblicati nel 2021 tre nuovi decreti per la gestione del rischio incendio, allo scopo di sostituire le disposizioni del Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998, il quale detta le disposizioni in merito  ai criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

Più in dettaglio, i decreti sono tre:

I tre decreti costituiscono un corpo unico.

La nuova metodologia della valutazione del rischio introdotta dai nuovi decreti

Nei decreti del settembre 2021 è stata introdotta una nuova metodologia della valutazione del rischio incendio, applicabile alle aziende classificabili come a rischio basso d’incendio, cioè le aziende che soddisfano tutti i seguenti criteri:

  • non soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e quindi non obbligate ad avere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI);
  • con affollamento complessivo minore o uguale a 100 occupanti;
  • con superficie lorda complessiva minore o uguale a 1000 m2;
  • con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
  • ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative, con qf > 900 MJ/m2; (nota: con qf si intende il carico di incendio, ed il valore di 900 MJ/m2 è un valore estremamente elevato);
  • ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Il nuovo metodo di valutazione non richiede che siano rifatte in toto le valutazioni precedenti

Nonostante l’introduzione della nuova metodologia di valutazione, il legislatore non richiede che vengano rifatte tutte le valutazioni effettuate con la metodologia precedente.

Le medesime devono infatti essere rielaborate secondo il nuovo decreto solamente se vi sono in azienda cambiamenti che possono risultare rilevanti ai fini del rischio incendio.

Rimane l’obbligo di redazione del piano di emergenze e per le aziende con almeno 10 dipendenti—se aperte al pubblico—in cui vi sia una presenza contemporanea di almeno 50 persone.

Per le stesse tipologie di aziende è obbligatorio inoltre effettuare prove di evacuazione annuali e di verbalizzarle.

Le nuove tipologie di corsi di formazione per gli addetti antincendio

Nell'ambito della formazione sulla sicurezza sul lavoro, sono state poi introdotte nuove tipologie di corsi per la formazione degli addetti antincendio. Le aziende che in precedenza erano suddivise in aziende a rischio basso, medio ed alto sono adesso suddivise in 3 livelli:

  • livello 1 (ex rischio basso): corso di 4 ore con prova pratica (nota: la prova pratica è una novità importante, poiché precedentemente per il rischio basso si prevedeva solamente la parte teorica);
  • livello 2 (ex rischio medio): corso di 8 ore con prova pratica;
  • livello 3 (ex rischio alto): corso di 16 ore con prova estintori.

Ricordiamo che occorre organizzare l’attività lavorativa in modo che in azienda sia sempre presente un numero congruo di addetti all’antincendio. Tale considerazione vale anche per gli addetti al primo soccorso.

Una novità importate consiste infine nell’obbligo dell’aggiornamento quinquennale per tutti gli addetti antincendio:

  • livello 1: solo prova pratica di 2 ore;
  • livello 2: corso di 5 ore con prova pratica;
  • livello 3: corso di 8 ore con prova estintori.

Coloro che hanno effettuato il corso da più di 5 anni devono effettuare l’aggiornamento entro un anno dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il  04 ottobre 2023.