E’ innegabile il fatto che le amministrazioni locali soffrano da tempo di carenza di organico e abbiano costanti problemi di finanza locale.

Il periodo pandemico ha complicato ulteriormente la situazione, anche se lo Stato in quel frangente ha messo in campo importanti risorse, sostenendo i Comuni per la chiusura dei bilanci e per la fornitura dei servizi ai cittadini.

Su queste basi il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si presenta per i Comuni come una grande sfida, che è però allo stesso tempo ricca di opportunità per le amministrazioni che sappiano come ricevere i fondi che il PNRR mette loro a disposizione.

Comuni nel PNRR: investitori e beneficiari

I Comuni sono una parte centrale del PNRR, poiché il Piano ha come scopo principale quello di favorire degli investimenti efficienti che creino riforme di valore e proprio le amministrazioni locali, già nel periodo pre-pandemico costituivano un’importantissima stazione appaltante del Paese, investendo quasi un quarto dei in fondi pubblici nazionali.

E se i Comuni sono uno dei motori del PNRR in quanto investitori, allo stesso tempo ne sono anche beneficiari indiretti, poiché molti degli investimenti effettuati da altri soggetti con i fondi messi a disposizione dal Piano hanno ricadute positive sui territori.

Quali sono gli investimenti e le riforme del PNRR importanti per i Comuni

Il PNRR è composto da 6 missioni differenti le quali sintetizzano gli obiettivi principali del Piano e che, contenendo priorità trasversali come digitalizzazione, transizione ecologica, inclusione e coesione sociale, contemplano investimenti e riforme molto importanti per gli enti locali.

I principali investimenti del PNRR di particolare interesse per le amministrazioni locali sono i seguenti:

  • turismo;
  • cultura;
  • rifiuti;
  • efficientamento energetico;
  • mobilità sostenibile;
  • scuole, asili nido, mense e palestre;
  • rigenerazione urbana.

Le principali riforme del PNRR importanti per le amministrazioni locali sono invece le seguenti:

  • riforma PA e Giustizia;
  • federalismo fiscale;
  • riduzione dei tempi di pagamento PA;
  • contabilità economico patrimoniale.

Cosa cambia nel PNRR rispetto al passato nell’accesso ai fondi dell’Unione Europea

Il PNRR introduce delle regole differenti rispetto al passato in merito alla possibilità di accesso ai fondi stanziati dall’Unione Europea e questo vale anche per le amministrazioni comunali. In particolare, i progetti finanziati dal PNRR non sono di spesa, ma bensì di performance.

I progetti PNRR devono dunque offrire fin dall’inizio precise garanzie sul raggiungimento di risultati che devono basarsi su indicatori quali milestone (fasi rilevanti di natura amministrativa e procedurale) e target (risultati attesi dagli interventi).

Se i risultati indicati in fase progettuale sulla base dei suddetti milestone e target non vengono rispettati, non si ricevono i fondi dall’Europa.

L’obbligo del rispetto nei progetti PNRR del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH)

Un’altra importante novità rispetto al passato è che l’accesso ai fondi è vincolato al fatto che tutti i progetti PNRR devono rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (Do No Significant Harm (DNSH), con riferimento a quanto specificato nella ‘Tassonomia per la finanza sostenibile’, adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili, nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal europeo.

Il rispetto di questo principio deve dunque essere messo in atto dalle amministrazioni comunali sia in fase di indirizzo degli interventi, sia nei criteri adottati nelle gare di appalto, nonché in fase di raccolta delle informazioni per la rendicontazione di milestone e target.

I Comuni come soggetti attuatori delle misure PNRR

Nel quadro dell’attuazione degli obiettivi delle missioni del PNRR, ogni amministrazione centrale è titolare di interventi e di linee di finanziamento di cui è responsabile e può attuarle in autonomia oppure domandare l’intervento di soggetti attuatori, come altre amministrazioni centrali, Regioni, enti locali e altri organismi pubblici o privati.

I Comuni sono dunque uno dei soggetti attuatori delle misure PNRR, soggetti cioè che beneficiano delle risorse e che hanno anche l’obbligo di attuare le linee di investimento.

Le amministrazioni comunali si assumono quindi la responsabilità dei singoli progetti:

  • accedendo ai finanziamenti attraverso la partecipazione ai bandi;
  • ricevendo dal MEF le risorse necessarie per realizzare i progetti;
  • realizzando gli interventi nel rispetto delle regole del PNRR;
  • rispettando gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo;
  • prevenendo e correggendo eventuali irregolarità.

La consulenza per i Comuni nelle varie fasi di accesso e realizzazione dei progetti PNRR

Le tante e svariate attività amministrative cui sono soggetti gli enti pubblici che intendono partecipare ai bandi del PNRR, richiedono competenze tecniche, esperienza e modalità di organizzazione del lavoro che non sempre sono disponibili negli enti pubblici, soprattuto nei piccoli comuni, in cui sono necessari interventi di consulenza specifici.

A tutto ciò si aggiunge il fattore ‘tempo’, che rappresenta un’ulteriore criticità in quanto le attività legate alla redazione dei progetti, alla partecipazione ai bandi e alla rendicontazione devono essere concentrate spesso in poche settimane di lavoro.

B&P Consulting, forte della conoscenza della realtà dei Comuni, è in grado di offrire una consulenza mirata per i Comuni di tutte le dimensioni, focalizzandosi sulle attività amministrative a supporto dell’ente, dalla ricerca dei bandi più adatti, allo studio delle specifiche, alla creazione della partnership con altri soggetti pubblici/privati, alla definizione e redazione del progetto, sino alla rendicontazione finale.