La sicurezza sui luoghi di lavoro è un aspetto imprescindibile per tutto il personale pubblico e privato ed è costantemente a rischio. Nel corso del 2023—secondo i dati diffusi dall’Inail—in Italia ci sono state 1.041 morti bianche, più di 86 al mese.

Sono dati impressionanti e drammatici, che fanno comprendere quanto sia indispensabile che la sicurezza sul lavoro sia garantita da figure professionali accuratamente selezionate e con le giuste competenze acquisite attraverso una specifica e aggiornata formazione.

In Italia, il riferimento normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro in ambito privato e pubblico è rappresentato dal D.Lgs. 81/08, meglio conosciuto come 'Testo unico per la Salute e Sicurezza dei lavoratori’ e dalle successive integrazioni e modifiche del medesimo.

Chi è l’RLS, quando è obbligatorio e da chi è eletto

Nel testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, vengono indicate differenti figure che devono essere presenti nell’ambiente di lavoro e che si occupano della sicurezza. Una di queste è l’RLS, acronimo che significa Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Si tratta di una figura obbligatoria per qualsiasi azienda pubblica o privata che abbia almeno un dipendente.

Il TU per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori, all’art.2 definisce il Rappresentante dei lavoratori come “la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro”.

L’elezione o la designazione dell'RLS è sempre obbligatoria ed inoltre deve disporre del tempo, dei mezzi e degli spazi necessari per l’espletamento delle sue attribuzioni; infatti tale figura fondamentale del Servizio di Prevenzione e Protezione non possiede obblighi specifici ma attribuzioni, ossia attività che può svolgere, se lo ritiene necessario, al fine di rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza (art.50 TU).

Per la natura del suo incarico, l’incarico di RLS non è compatibile con la nomina di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).

Nella stessa azienda, in alcuni casi, è necessaria l’elezione o la designazione di più di un RLS; infatti l’art.47 specifica un numero minimo di RLS:

  1. un RLS nelle aziende sino a 200 lavoratori;
  2. tre RLS nelle aziende da 201 a 1.000 lavoratori;
  3. sei RLS nelle aziende oltre i 1.000 lavoratori.

Come viene individuato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Per rispondere a questo quesito è necessario far riferimento all’articolo 47 “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.

Il comma 3 di detto articolo specifica infatti che nelle aziende pubbliche o private che occupano fino a 15 lavoratori l'RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo, secondo quanto previsto dall’art.48 (prende il nome di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale).

Al comma 4 vi è invece l’indicazione per le aziende con più di 15 lavoratori: in questo caso l'RLS è eletto o designato dalle rappresentanze sindacali aziendali; in assenza di tali rappresentanze, l'RLS è eletto dai lavoratori come previsto dal comma 3.

Anche l’RLS fa parte dell’organigramma del servizio di prevenzione e protezione, che si può riassumere con l'immagine seguente:

Organigramma del servizio di prevenzione e protezione

Quali sono i compiti e doveri dell’RLS

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione aziendale, l'RLS:

  1. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolge l’attività lavorativa;
  2. è consultato preventivamente e tempestivamente dal Datore di lavoro e/o dirigente in merito la valutazione dei rischi e alle misure di miglioramento;
  3. è consultato sulla designazione del RSPP, del Medico Competente, degli ASPP e degli addetti alle emergenze;
  4. è consultato in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori;
  5. riceve informazioni e documentazione in merito alla valutazione dei rischi;
  6. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  7. riceve una formazione e un aggiornamento adeguati;
  8. promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
  9. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
  10. partecipa alla riunione periodica;
  11. fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  12. avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  13. piò fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigente, non siano idonee a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è dunque il punto di riferimento dei lavoratori per quanto concerne gli aspetti di prevenzione e protezione sul proprio posto di lavoro.

Il rapporto tra l’RLS, il datore di lavoro e i dirigenti

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza hanno un ruolo di consulenza e devono avere un rapporto di “mediazione” tra le misure indicate dal datore di lavoro o dai dirigenti e tra coloro che dovranno applicarle: i lavoratori.

Si può riconoscere come gli RLS siano consulenti con un’alta formazione sulla sicurezza sul lavoro a servizio dei lavoratori che lo eleggono o designano.

Inoltre, il datore di lavoro e i dirigenti, hanno l’obbligo di consultare gli RLS sostanzialmente nell’ambito di tutte le scelte in relazione la salute e sicurezza sul lavoro: delle nomine delle figure che si dovranno occupare di sicurezza in azienda alla scelta delle misure di miglioramento, dalle procedure di sicurezza alla scelta dei dispositivi di protezione individuale, ecc.

Quale formazione deve svolgere l’RLS