La normativa sulla sicurezza sul lavoro è oggetto di costanti aggiornamenti. La normativa deve infatti essere in grado di tutelare la sicurezza nei luoghi di lavoro seguendo l’evoluzione dell’ambiente produttivo in cui il personale si trova ad operare.
Per quanto aggiornata però, nessuna legge per la sicurezza negli ambienti lavorativi è in grado di essere efficace se meramente subita in quanto vista come un intralcio alla produttività, o messa in atto all’unico scopo di non incorrere in sanzioni.
Perché sia efficace, l’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro in azienda deve derivare dalla piena consapevolezza da parte di imprenditori e lavoratori della sua necessità e l’unico modo per raggiungere questa fondamentale consapevolezza è una corretta formazione in materia.
La formazione di base obbligatoria per la sicurezza sul lavoro nelle imprese
La normativa vigente prevede che le aziende eroghino a tutti i lavoratori una formazione di base in materia di sicurezza sul lavoro, la quale deve sempre avere un responsabile del progetto formativo, che può essere il datore di lavoro, un consulente, oppure un ente di formazione.
Tale formazione di base avviene tramite corsi che devono avere ciascuno un massimo di 35 partecipanti.
I corsi di base che devono essere obbligatoriamente svolti da tutti i lavoratori dell’azienda sono:
- corso di formazione generale dei lavoratori;
- corso di formazione specifica dei lavoratori.
Corso di formazione generale dei lavoratori
I corsi di formazione generale dei lavoratori sono identici a prescindere dal settore produttivo, dunque uguali per tutte le aziende e hanno una durata di 4 ore.
I programmi dei corsi prevedono l’introduzione ai lavoratori dei concetti di rischio, di danno, di prevenzione, di protezione e di organizzazione della sicurezza del lavoro in azienda, nonché i diritti e i doveri dei soggetti coinvolti nel sistema di sicurezza dell’ambiente lavorativo.
Nei corsi di formazione generale vengono inoltre illustrati il sistema sanzionatorio che scatta in caso di violazione delle norme e gli organi preposti alla vigilanza, al controllo e all’assistenza.
Corso di formazione specifica dei lavoratori
I corsi di formazione specifica dei lavoratori, a differenza di quelli generali variano a seconda del tipo di azienda e del settore produttivo e sono focalizzati sui rischi specificamente esistenti nelle differenti attività.
Questi corsi sono stabiliti sulla base dell’accordo Stato-regioni del 22 novembre 2001, che suddivide le attività produttive in tre differenti categorie di rischio, in conseguenza di cui varia anche la durata della formazione:
- attività a rischio basso: 4 ore di formazione specifica;
- attività a rischio medio: 8 ore di formazione specifica;
- attività a rischio alto: 12 ore di formazione specifica.
Per la formazione specifica il soggetto responsabile del progetto formativo dovrà fare riferimento al documento di valutazione dei rischi.
Il tempo di validità della formazione di base sulla sicurezza sul lavoro
I corsi di base di formazione sulla sicurezza sul lavoro hanno validità quinquennale, dopodiché sono necessari corsi di aggiornamento della durata di 6 ore.
Nel caso in cui il lavoratore cambi azienda oppure mansione è importante verificare la tipologia della sua precedente formazione e nel caso si renda necessario, procedere ad aggiornare le sue competenze.
Gli altri corsi di formazione obbligatori per gli addetti alla sicurezza in azienda
La normativa prevede una serie di addetti alla sicurezza che devono essere presenti in azienda e che per poter ricoprire i loro ruoli devono svolgere una formazione specifica.
Queste figure sono, oltre al datore di lavoro—figura che ha sempre responsabilità per la sicurezza in azienda—il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il Dirigente, il Preposto alla sicurezza, l’Addetto al primo soccorso e l’Addetto antincendio.
La formazione degli addetti alla sicurezza in azienda avviene attraverso corsi ad essi dedicati, che hanno durata e aggiornamenti specifici secondo quanto indicato dalla normativa per i singoli ruoli.
Ai fini del mantenimento della propria qualificazione, il formatore-docente è tenuto, entro il primo triennio successivo alla data di entrata in vigore del presente documento e, in seguito, con cadenza triennale, in alternativa a:
- frequenza di corsi di aggiornamento, ovvero seminari/convegni specialistici, per almeno 24 orecomplessive;
- effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza per area tematica.
Che cos’è il registro di formazione e come si redige
Per ogni corso di formazione è obbligatorio predisporre un registro presenze dei partecipanti che contiene anche il programma del corso e il contratto formativo tra Ente e discente.
Il registro prevede l’elenco dei partecipanti e una pagina per ogni sessione formativa in cui viene indicata la data, l’orario, la materia e gli argomenti della sessione, il nome del Docente ed eventuale Codocente. Tutti i partecipanti dovranno firmare all’entrata e all’uscita di ogni sessione; Docente e Codocente dovranno firmare ogni pagina di ogni sessione.
Il registro è lo strumento essenziale per verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell’ammissione del partecipante alla verifica finale dell’apprendimento.
Come si ottiene l’attestato di fine corso e cosa contiene
Al termine del corso, a superamento del test di verifica, verrà consegnato un attestato individuale con tutti i dati del partecipante, i riferimenti normativi del corso svolto, il numero di ore, la data e l’Ente che ha rilasciato l’attestato.
Quali sono le sanzioni previste in caso di mancata formazione obbligatoria
In caso di mancata erogazione della formazione ed informazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il D.Lgs. 81/2008 prevede sanzioni penali, che hanno come conseguenza arresto e/o ammenda.
In base agli articolo 36 e articolo 37 del D.Lgs. 81/08 è il datore di lavoro che deve assicurarsi che ciascun lavoratore riceva una formazione ed informazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza.
Le sanzioni previste per il datore di lavoro per la mancata formazione obbligatoria sono definite all’articolo 55 comma 5 lettera c) del decreto, dove si specifica che il datore di lavoro è punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.
Partecipare ai corsi di formazione è un obbligo per i lavoratori, e per tutte le altre figure della sicurezza (preposti, dirigenti, addetto antincendio, addetti al primo soccorso, ecc.). Anche tale obbligo è penalmente sanzionato con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 245,70 a 737,10 euro.
Va inoltre aggiunto che la mancata formazione in materia di sicurezza sul lavoro è considerata una violazione grave ai sensi dell’articolo 14 e dunque passibile di sospensione immediata dell’attività lavorativa, nonché sanzioni aggiuntive pari a 300 euro per ogni lavoratore non adeguatamente formato.
Oltre agli obblighi di formazione generale, vi sono anche obblighi di formazione per talune tipologie di rischi, ad esempio è obbligatoria la formazione relativa a:
- movimentazione manuale dei carichi;
- rischio chimico;
- rischi fisici (rumore, vibrazioni, ecc.):
- rischio biologico;
- segnaletica di sicurezza;
- atmosfere esplosive.
Le sanzioni previste sono l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro.
Quale deve essere la modalità di svolgimento dei corsi
I corsi possono erogati nelle seguenti modalità formative:
Formazione sicurezza: la nostra proposta formativa per le aziende
In B&P Consulting abbiamo una lunga esperienza nel campo della formazione aziendale, che proponiamo in molteplici aree disciplinari, compresa naturalmente la sicurezza.
La nostra gamma formativa in questo ambito comprende tutte le diverse tipologie di corsi sulla sicurezza previste dalla normativa.
I corsi possono essere svolti in presenza presso le nostre aule, presso la sede dei nostri clienti oppure online